Il covid ha portato molti timori ed incertezze ovunque, anche nel mercato immobiliare.
Fortunatamente l’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟬 aveva congelato la scadenza per il trasferimento della residenza, per la vendita e per il riacquisto di un’altra abitazione, al 31/12/2020 e questo termine è stato da poco 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼!
 
Questi i termini sospesi, che riprenderanno 𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮:
  • 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • 1 anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire a “prima casa”, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
Almeno da questo punto di vista, si può tirare un sospiro di sollievo…
 
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