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Ciao a tutti, in questo spazio oggi vi parlo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore: gli animali domestici e per la precisione cosa dice la legge di loro all’interno di un Condominio.
La legge n.220 del 2012 di Riforma del Condominio ha modificato l’art.1138 del Codice Civile aggiungendo che: β€œle norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Di norma per animali domestici si intende animali come: gatti, cani, criceti, uccellini in gabbia.
Ovviamente il proprietario dell’animale deve rispettare delle regole secondo l’art.2052 del codice civile: β€œ il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Sara premura del proprietario far accedere alle aree comuni del condominio l’animale sempre al guinzaglio, mai libero e sciolto e se opportuno far indossare o comunque portare con se la museruola in base alla tipologia dell’animale.
Portare sempre con se le bustine per raccogliere i bisogni da terra. Con dei semplici accorgimenti possiamo vivere la compagnia e l’amore dei nostri animali!!